empire983 Pubblicato: 20 Settembre 2009 Segnalazione Share Pubblicato: 20 Settembre 2009 (modificato) se porto il mio n97 nel negozio nokia dove l'ho preso da 4 giorni me lo cambiano con uno nuovo? ha problemi con la vibrazione.e dopo quanti giorni non possono più sostituirlo? Modificato 20 Settembre 2009 da empire983 Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
salvatore.3298 Pubblicato: 20 Settembre 2009 Segnalazione Share Pubblicato: 20 Settembre 2009 se porto il mio n97 nel negozio nokia dove l'ho preso da 4 giorni me lo cambiano con uno nuovo? ha problemi con la vibrazione.e dopo quanti giorni non possono più sostituirlo? te lo dovrebbero cambiare entro una settimana dal giorno d'acquisto però non deve superare un tot di minuti di conversazione totale(non ricordo! forse 10 minuti) la mia ragazza aveva avuto un problema del genere e non lo hanno cambiato perchè superava il tempo di min di conversazione. comunque hanno risolto il problema in garanzia Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
nicolamessina Pubblicato: 20 Settembre 2009 Segnalazione Share Pubblicato: 20 Settembre 2009 te lo dovrebbero cambiare entro una settimana dal giorno d'acquisto però non deve superare un tot di minuti di conversazione totale(non ricordo! forse 10 minuti) la mia ragazza aveva avuto un problema del genere e non lo hanno cambiato perchè superava il tempo di min di conversazione. comunque hanno risolto il problema in garanzia secondo la normativa italiana il limite il sostituzione presso i venditore è il 30 giorni solari il limite di 15 minuti è una leggenda metropolitana ormai adottata (per comodità ed interesse) da tutti i commercianti (che non vogliono avere problemi di resi post vendita) il mio primo nokia N97 aveva circa 3 ore di conversazione quando mi è stato sostituito. INOLTRE un mio vecchio motorola mi è stato sostituito dopo 25 mesi (RIPETO venticinque mesi) perchè manifestava evidenti problemi di fabbricazione al display saluti p.s. fatevi rispettare le normative ci sono ! Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
lobo01 Pubblicato: 20 Settembre 2009 Segnalazione Share Pubblicato: 20 Settembre 2009 (modificato) Ciao, "codice del consumo" che ti riporto sotto ( ho evidenziato gli articoli che interessano ), che in sostanza in uno degli articoli riporta : che se il vizio si presenta entro i primi SEI mesi dall'acquisto si presume che sia da imputare al costruttore quindi al rivenditore. Quest'ultimo può proporti la sostituzione, il cambio, o la risoluzione del contratto ( ti ridanno i soldi ). Articolo 130 Diritti del consumatore 1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. 2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9. 3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettiva- mente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. 4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; dell'entità del difetto di conformità; c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. 5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. 6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali. 7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a)la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 540; c)la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. 8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene. 9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 541, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto; 40 Così modificato dall’art. 15 del decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221 (G.U. n. 278 del 29-11-2007). 41 Così modificato dall’art. 15 del decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221 (G.U. n. 278 del 29-11-2007). Parte IV – Sicurezza e qualità Codice del Consumo – DGAMTC 97 qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo. 10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto. Articolo 131 Diritto di regresso 1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva. 2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato. Articolo 132 Termini 1. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. 2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato. 3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. 4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente. Modificato 20 Settembre 2009 da lobo01 Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
nicolamessina Pubblicato: 20 Settembre 2009 Segnalazione Share Pubblicato: 20 Settembre 2009 Ciao,"codice del consumo" che ti riporto sotto ( ho evidenziato gli articoli che interessano ), che in sostanza in uno degli articoli riporta : che se il vizio si presenta entro i primi SEI mesi dall'acquisto si presume che sia da imputare al costruttore quindi al rivenditore. Quest'ultimo può proporti la sostituzione, il cambio, o la risoluzione del contratto ( ti ridanno i soldi ). Articolo 130 Diritti del consumatore ecc non mi sembra che sia una Legge dello Stato italiano è un codice di autoregolamentazione Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
empire983 Pubblicato: 20 Settembre 2009 Autore Segnalazione Share Pubblicato: 20 Settembre 2009 ma se è già la seconda volta che me lo cambiano . me lo sostituiscono con uno nuovo ancora o lo mandano in riparazione? Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
lobo01 Pubblicato: 20 Settembre 2009 Segnalazione Share Pubblicato: 20 Settembre 2009 (modificato) non mi sembra che sia una Legge dello Stato italianoè un codice di autoregolamentazione Scherzi?? hanno raccolto tutte le norme e l'hanno chiamato così, cerca su google....e troverai "Come è noto il Codice (decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005) riordina la legislazione di settore in materia di consumi, della quale il nostro sistema si è via via arricchito per lo più come recepimento delle direttive comunitarie" Ciauz Modificato 20 Settembre 2009 da lobo01 Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
lobo01 Pubblicato: 20 Settembre 2009 Segnalazione Share Pubblicato: 20 Settembre 2009 ma se è già la seconda volta che me lo cambiano . me lo sostituiscono con uno nuovo ancora o lo mandano in riparazione? Chiedi l'immediata sostituzione...!!!! Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
nicolamessina Pubblicato: 20 Settembre 2009 Segnalazione Share Pubblicato: 20 Settembre 2009 Scherzi?? hanno raccolto tutte le norme e l'hanno chiamato così, cerca su google....e troverai"Come è noto il Codice (decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005) riordina la legislazione di settore in materia di consumi, della quale il nostro sistema si è via via arricchito per lo più come recepimento delle direttive comunitarie" Ciauz mi collego adesso poi vado ...a nanna hai ragione mea culpa visto che ci sono delle leggi FACCIAMOCI RISPETTARE leggiamo il D.to L.vo n. 206 del 6/9/2005 verifichiamo quali sono i nostri diritti E FACCIAMO RISPETTARE grazie a Ciauz per la precisione Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
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