Jump to content
Nokioteca Forum

Diritto Alla Sostituzione Una Seonda Volta?


delava
 Share

Recommended Posts

Cia a tutti ! È da poco che ho preso una lumia 920! Dopo 3 giorni l'ho fatto sostituire dal venditore perchè non funzionava! Ho preso il nuovo mercoledi, ed oggi sabatto anche lui non si accende più .

Ho chiesto presso il sevizio assistenza del negozio e loro mi fanno saper che non è possibile una seconda sostituzione, e dovrei accontentarmi di una riparazione. Una cosa che non mi sembra giusto

Cosa mi consigliate perché il telefono mi serve ?? Grazie per i vostri interventi

Link to comment
Condividi su altri siti

In teoria, non potresti pretendere la sostituzione manco la prima volta. Per quanto la situazione si riveli antipatica, il venditore non è infatti obbligato a sostituire in prima battuta un telefono non funzionante. Diciamo che è una pratica commerciale per favorire il cliente. Certo che, davanti ad una evidenza di non funzionamento, come nel tuo caso, avrebbe quanto meno dovuto considerare una partita difettosa. Problema da risolversi col produttore, non col cliente.

Nel tuo caso, ha deciso di non procedere a nuova sostituzione: personalmente gli avrei fatto presente la cosa, con accompagnamento di contestuale pubblicità negativa.

Prova a fare come consigliato da TheRussian: se non funziona, torna in negozio e chiedi di parlare col titolare ed esponigli la situazione ;)

Modificato da Giuseppina
Link to comment
Condividi su altri siti

Per legge il negoziante è il primo responsabile in caso di prodotto difettoso e per la stessa legge è il negoziante che deve poi rivalersi sulla casa madre o eventuali fornitori,per cui in tutto il periodo del primo anno (12 mesi) , il negoziante è tenuto a sostituire volente o nolente l'apparecchio difettoso senza battere ciglia.

Per il secondo anno invece fa riferimento l'assistenza tecnica autorizzata.

Nel caso di un apparecchiatura non funzionante deve essere sostituita,e quella ritirata deve essere rimandata indietro con la causale difettosa (chiedendo alla stessa fornitrice al riguardo per eventuali controlli di partite difettose.

I negozianti ci provano spudoratamante, mi è capitata una cosa simile un anno e mezzo fa con un terminale di altra marca, comprai un cellulare dopo un ora che lo avevo si spense e non si riavviò più,portato al centro dove lo comprai,me ne diedero uno identico.

Arrivo a casa lo accendo lo uso 30 secondi dopo si spegne tale e quale al primo per non riaccendersi più,torno nero come una bestia al negozio il titolare mi dice che è impossibile due su due e non vuole sostituirmelo,esco cerco sul mio vecchio nokia il numero di assistenza di quella marca lo trovo chiamo rientro e faccio parlare il titolare con l'assistenza clienti di quella data marca,che con tono molto pacato gli risponde che devono sostituirmelo fino a trovare quello funzionante,perchè se ci fosse una partita difettosa lo avrebbe dovuto comunque sostituire,perchè per i primi 12 mesi ne risponde il venditore.

Non finita qui visto che anche il 5nto terminale non funzionava il titolare si rifiutò di darmene un altro ancora,mi è bastato chiamare i carabinieri e poi mandare una bella letterina alla casa madre per non solo,vedermi dato un cellulare di fascia superiore con tanto di scuse ma,per di più la vendita di quella marca a quel negozio è stata rimossa dopo neanche un mese dal mio reclamo.

Link to comment
Condividi su altri siti

Dal codice del consumo, articolo 130:

Diritti del consumatore
1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3,
4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.

Articolo 132 del medesimo codice:

1. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
In altre parole: è corretto pretendere la sostituzione del bene non funzionante. Ma il venditore può sempre tentare la carta dell'assistenza, poichè questo è previsto dalla legge.
In alternativa, può, come gli è stato consigliato, chiedere di parlare con il responsabile del negozio. Mossa che dovrebbe riportare il venditore a più miti consigli. (Io minaccio l'intervento di un'associazione di consumatori, ma finora, meno male, non mi è mai servita).
In ultimo, come già più volte ricordato, anche se i produttori rilasciano la garanzia per soli 12 mesi, il venditore ne risponde per ben 24 mesi.
Link to comment
Condividi su altri siti

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing in



Accedi Ora
 Share

×
×
  • Crea Nuovo...

Informazione Importante

Questo sito utilizza i cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Continuando la navigazione, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra | Privacy Policy